Statuto

ART. 1
(Denominazione e sede)

L’organizzazione di volontariato, denominata “MONDO DI COLORI” assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Masare nr. 4 nel comune di Creazzo (VI). 
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’organizzazione di volontariato “MONDO DI COLORI” è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della Interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale la cultura delle donazioni di organi, in particolare di rene tra persone viventi.
L’Associazione ha come scopo di:

  • Promuovere attività di sensibilizzazione, solidarietà, ed informazione per la donazione degli organi in particolare reni, tra persone viventi;
  • Instaura rapporti e collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane ed internazionali;
  • Svolge attività di formazione ed informazione nelle materie di propria competenza;
  • Promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi in particolare tra persone viventi;

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)

Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminata, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento
  • Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’organizzazione hanno dovere di:

  • Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti). 
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. 
Delle riunioni del’’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • Approvare il conto consultivo;
  • Fissare l’importo della quota sociale annua;
  • Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Approvare l’eventuale regolamento interno;
  • Eleggere e revocare il Presidente e Consiglio Direttivo;
  • Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anni per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente  l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13 
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi gnerali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3-5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i proprio componenti a maggioranza dei presidenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • Contributi degli aderenti e/o di privati;
  • Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • Contributi di  organismi internazionali;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • Donazioni o lasciti testamentari;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18
(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto d distribuire,anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.266/91.

Art. 21
(Bilancio)

I docuementi di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzione tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’ organizzazione.

ART. 23
(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L.266/91. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanz delle convenzioni e dei contatti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.